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Maternità facoltativa: chi ne ha diritto e come si richiede?

 04 settembre 2017
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 Categoria: Maternità
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 Scritto da: admin
maternità facoltativa

Una lavoratrice una volta conclusa la durata del congedo di maternità ha diritto a continuare la propria attività occpuazionale. Esistono tuttavia dei casi in cui risulta necessario prolungare il periodo del congedo di maternità al fine di rimanere più tempo con il proprio bambino. In questi casi la legge consente di usufruire di un altro periodo di assenza dal lavoro che però in tal caso è facoltativo e viene chiamato appunto maternità facoltativa.


La maternità facoltativa è stata recentemente soggetta ad una riforma a vantaggio dei genitori mediante il Job Act attraverso un decreto basato sul tema di conciliazione tra vita-lavoro.



Chi ha diritto alla maternità facoltativa ?


Alla maternità facoltativa hanno diritto molteplici fasce di lavoratrici, ognuna delle quali soggetta a specifiche regole, soprattutto per le lavoratrici dipendenti. Hanno diritto alla maternità facoltativa anche se in modo ridotto:


  • · lavoratori agricoli di entrambi i sessi, però soggetti a specifiche condizioni quali ad esempio 51 giorni lavorativi agricoli svolti durante l’anno prima della nascita.


  • · lavoratrici che sono iscritte alla gestione separata dell’INPS, però soggetti a specifiche condizioni come ad esempio 3 mesi di contributi versati nell’arco di 12 mesi considerati come base per calcolare l’ammontare dell’assegno di maternità.


  • · lavoratrivci autonome, alle quali spettano solamente 3 mesi da poter utilizzare fino al primo anno di vita dalla nascita.



In ogni caso l’INPS specifica che il cosidetto congedo parentale non interessa i genitori che sono stati sospesi o dispoccupati, i genitori che svolgono attività lavorative a domicilo oppure i genitori che sono lavoratori domestici. Qualora una rapporto lavorativo dovesse interrompersi all’inzio oppure nel periodo di godimento del congedo, il diritto ad avere il congedo cessa dal momento in cui il vincolo lavorativo si interrompe.



Quali sono i periodi di rifermento della Maternità facoltativa ?


Dunque come detto precedentemente la maternità facoltativa è un lasso di tempo in cui ci si può assentare dal lavoro sucessivamente alla maternità obbligatoria.


Una madre lavoratice con contratto dipendente, oppure inquadrata come libera professionista o autonoma, può usufruire di un periodo di assenza dal posto di lavoro pari a 6 mesi da utilizzare nel lasso di tempo pari ai primi 12 mesi del bambino. Tale legge è stato introdotta recentemente dal Job Act, a differenza di prima in cui il periodo massimo era pari a 8 anni.


Il congedo parentale è di tipo continuativo oppure può essere frazionato in mesi, giorni o ore, quest’ultime intese come ad esempio una mezza giornata per recarsi dal medico.


Le regole riportate valgono anche per genitori affidatari o adottivi e in tal caso non verrà preso in considerazione la data di nascita del bambino quanto piuttosto la data di ingresso nel famiglia di adozione o affidataria.


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